Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del tanto atteso regolamento sui prodotti fitosanitari per utilizzatori non professionali, il ministero della Salute ha diramato una nota esplicativa destinata a tutti gli attori della filiera: associazioni di categoria (produttori, commercianti, agricoltori), autorità locali (regioni e province autonome) e soprattutto controllori (repressione frodi e NAS).

Oltre a puntualizzazioni di carattere discorsivo, la nota esplicita tutte le date previste dalle scadenze del decreto, a partire dall’entrata in vigore (2 maggio anziché 1° maggio), dal termine entro il quale le imprese titolari di registrazione dovranno presentare istanza di adeguamento per i prodotti in possesso dei requisiti provvisori per l’uso non professionale (16 giugno), per concludersi con i due periodi di gestione transitoria (2 novembre 2018 e 2 maggio 2020).

Per facilitare il lettore riproponiamo un estratto dell’ultimo articolo sull’argomento, evidenziando le date citate. Da segnalare che sul sito “Normattiva”, portale legislativo con quasi 400000 visite mensili, l’entrata in vigore di questo provvedimento viene mantenuta al 1° maggio. La diatriba può sembrare oziosa ma, siccome alcune di queste scadenze vanno riportate nell’etichetta dei prodotti che verranno adeguati e che il mancato rispetto di questi termini può comportare sanzioni tutt’altro che irrilevanti, non sarebbe male che venissero eliminate tutte le incertezze, almeno tra le fonti ufficiali d’informazione.

Pensiamo di avere intuito da dove sorge l’equivoco: quando una scadenza cade di giorno festivo (e il 1° maggio indiscutibilmente lo è) essa si intende automaticamente prorogata al successivo giorno feriale. Resta da intendere se questa regola di buon senso si applica anche alla vacatio legis (il periodo di 15 giorni che trascorre tra la pubblicazione di un provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale e la sua entrata in vigore, in assenza di indicazioni specifiche) quando per quella data non è richiesta nessuna azione da parte dei destinatari del decreto. L’importante è che si siano messi d’accordo e che non cambino più idea!

Riassumiamo le date:
  • Entrata in vigore del provvedimento: 2 maggio 2018
  • Le aziende dovranno presentare domanda di adeguamento per i prodotti supportati entro il 16 giugno 2018
  • Dal 16 agosto 2018 i prodotti non adeguati e privi della dicitura di etichetta “prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali” potranno essere venduti solo dietro presentazione del certificato di abilitazione
  • gli ex-PPO (che diventeranno PfnPO) e i fitosanitari pronti all’uso (che diventeranno PFnPE) saranno autorizzati provvisoriamente per 24 mesi (sino al 2 maggio 2020) senza ulteriori particolari requisiti, oltre all’etichetta con le nuove diciture (per la merce nei magazzini verrà fornito un fac-simile)
  • I prodotti fitosanitari concentrati da diluire (che diventeranno PFnPE) saranno autorizzati provvisoriamente per 24 mesi ma solo in confezioni non superiori a 500 g/ml, sino al 2 maggio 2020. Per le confezioni più grandi (sino a 1 kg/L) il periodo è limitato a 6 mesi, sino al 2 novembre 2018.
 

Approfondimenti per studiosi, addetti ai lavori o semplicemente curiosi

  1. Decreto 22 gennaio 2018, n. 33 Regolamento sulle misure e sui requisiti dei prodotti fi- tosanitari per un uso sicuro da parte degli utilizzatori non professionali.
  2. Avvisi ai naviganti n° 17 e 17bis: prodotti per l’uso non professionale e aggiornamento sul glifosate
  3. Avviso ai naviganti n° 32: pubblicato il decreto sui prodotti fitosanitari destinati agli utilizzatori non professionali
  4. Nota 20/04/2018. Pubblicazione del Decreto n 33 del 22 gennaio 2018 "Regolamento sulle misure e sui requisiti dei prodotti fitosanitari per un uso sicuro da parte degli utilizzatori non professionali”. (Pubblicazione online 23/04/2018)