Tra etichette che dovrebbero esserci e invece non ci sono (ci riferiamo a quelle dei prodotti per uso non professionale, che dovrebbero essere già disponibili ma per le quali dovremo attendere ancora qualche mese), etichette che molti addetti alla filiera ritengono superate ma che invece possono ancora circolare liberamente (ci riferiamo alle vecchie etichette DPD in commercio al 1° giugno 2015, che potranno rimanervi sino a maggio 2017), etichette che sono appena cambiate (ci riferiamo a quelle contenenti sostanze la cui classificazione è cambiata dall'inizio dell'anno) e infine etichette che cambieranno a breve, ecco la consueta serie di suggerimenti di sopravvivenza quotidiana in un settore sempre più complicato.

Prodotti per l'uso non professionale
Nulla di nuovo sul fronte occidentale: stiamo sempre aspettando il decreto interministeriale che dovrà definire le caratteristiche dei prodotti fitosanitari per l'uso non professionale e togliere l'impasse dall'intero settore, liberando finalmente dall'imbarazzo centinaia di punti vendita che adesso devono interpretare le intenzioni di ogni cliente che si presenta sprovvisto di patentino: lo userà sul balcone, in giardino o... sulla vigna? Venderà l'uva della vigna che tratterà con prodotti acquistati senza patentino o destinerà il vino all'autoconsumo (e all'alcolismo se non troverà da condividere la produzione)? E come ci si deve comportare con le sanzioni previste dall'articolo 24 del DL 150, che puniscono i distributori con multe sino a 25000€, che non sono state menzionate per nulla dal comunicato 26 novembre 2015? Il buon senso sicuramente trionferà, ma che fatica!

Prodotti con etichetta DPD
Sebbene tutti ci siamo ormai abituati ai pittogrammi CLP che spesso numerosi campeggiano sugli imballaggi dei prodotti pericolosi, in commercio si trovano ancora moltissimi prodotti etichettati “alla vecchia maniera”, spesso solo con la rassicurante croce di S. Andrea e riportanti 1-2 simboli al massimo (i prodotti più sfortunati ne hanno 3, ma sono mosche bianche), un'inezia rispetto all'eccesso di informazione di adesso, con casi in cui sei simboli hanno preso il posto di due. Molta quantità, ma quale qualità? Forse anche per questo motivo molte aziende hanno scelto di puntare sulla vecchia etichetta avvalendosi sino all'ultimo della loro facoltà di immetterli sul mercato prima della scadenza storica del 1° giugno 2015, specialmente nei casi in cui il sistema CLP è peggiorativo rispetto al precedente.
Un esempio per tutti: i prodotti che contengono sostanze classificate tossiche per la riproduzione (con la vecchia frase R63) secondo la vecchia norma possono non tenerne conto se la concentrazione rimane inferiore al 5%, soglia che con il CLP scende al 3. Questa strategia presenta diversi rischi, in quanto la stagionalità del settore non sempre consente di consumare tutto il prodotto in commercio entro i termini stabiliti (in questo caso 1° giugno 2017) e in generale non dispensa dall'obbligo di adeguare i prodotti se interessati dal cambiamento di classificazione (un po' come è successo all'inizio di quest'anno) e se non vi fosse stata l'ennesima proroga all'Italiana sarebbe stata ben poco vantaggiosa, in quanto eventuali vantaggi in termini di “patentino” sarebbero durati meno di sei mesi…

Etichette appena cambiate
Le etichette che sono appena cambiate sono quelle dei prodotti contenenti sostanze riclassificate dal 6° adeguamento al progresso tecnico del CLP, che interessa 10 sostanze attive (etefon, fenoxycarb, cymoxanil, etofenprox, tralkoxydim, cycloxidim, acido benzoico, fluazinam, penconazolo e fenpyrazamine), contenute in 166 formulati diversi1. Ovviamente non tutte le etichette sono cambiate, in quanto ciò dipende dal tipo della variazione di classificazione della sostanza e dalla concentrazione della sostanza nel formulato, ma un controllino non fa mai male… Non dimentichiamo anche quelle di prodotti che sono stati appena ri-registrati dal ministero della salute: dalla seconda metà del 2015 (quelli precedenti non dovrebbero avere prodotti con etichetta vecchia in commercio, essendo il termine di smaltimento scorte per questo tipo di provvedimenti 6 mesi alla vendita e 12 mesi per l'impiego) il ministero della Salute ha emanato ben 35 decreti di ri-registrazione riguardanti 95 prodotti contenenti le seguenti sostanze attive: folpet, abamectina, prosulfocarb, oxamyl, mancozeb, dimetomorph, pyraclostrobin, pirimetanil, phosmet, dimetoato, Trichoderma harzianum T22, triclopir, Bacillus thuringiensis EG 2348, clomazone, fenoxaprop-p-etile, captano, pirimiphos-metile, amidosulfuron. Non tutti i formulati sono in vendita e non tutti saranno soggetti a smaltimento scorte in quanto le vecchie etichette possono talvolta essere adeguate con volantino (nella rara ipotesi che la composizione del formulato non sia cambiata), ma vale il suggerimento di poche righe sopra...

Etichette che cambieranno a breve
Nel 2016 sono stati già pubblicati due regolamenti sui limiti massimi di residuo che comporteranno adeguamenti nelle etichette di molti prodotti fitosanitari:
Clorpirifos (regolamento 2016/60, i nuovi limiti entreranno in vigore il 10 gennaio 2016)
Boscalid, clothianidin, thiamethoxam, folpet e tolclofos-metile (regolamento 2016/156, i nuovi limiti entreranno in vigore il 26 agosto 2016).

Approfondimenti per studiosi, addetti ai lavori o semplicemente curiosi
  1. Indicazioni in merito all’ applicazione delle disposizioni concernenti la vendita, l’acquisto e l’utilizzo dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti di cui al decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150.
  2. Regolamento (Ue) 2016/53 della Commissione del 19 gennaio 2016 Che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di dietofencarb, mesotrione, metosulam e pirimifos-metile in o su determinati prodotti
  3. Regolamento (Ue) 2016/60 della Commissione del 19 gennaio 2016 Che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di clorpirifos in o su determinati prodotti
1Fonte: banca dati Ministero della Salute. Per la precisione: etefon 5, fenoxycarb 1, cymoxanil 109, etofenprox 3, tralkoxydim 0, cycloxidim 3, acido benzoico 0, fluazinam 14, penconazolo 30 e fenpyrazamine 1