Per molti utilizzatori di agrofarmaci gli antidoti agronomici, i sinergizzanti e i coformulanti sono ancora un oggetto misterioso e la loro importanza non viene mai sufficientemente valorizzata. Tranne alcune rarissime eccezioni (ad esempio il bromuro di metile e il dazomet), gli agrofarmaci non possono esistere senza coformulanti, mentre gli antidoti agronomici sono utilizzati principalmente solo con gli erbicidi e i sinergizzanti solo con principi attivi dotati di particolari meccanismi di azione.

Antidoti agronomici e sinergizzanti: presto andranno registrati
Gli antidoti agronomici aumentano la selettività di certi erbicidi nei confronti delle colture, mentre in molti casi senza i sinergizzanti, tra i quali il più famoso è il piperonil butossido, l'efficacia di alcune sostanze attive sarebbe del tutto insufficiente. Per questi talvolta indispensabili additivi il regolamento 1107/2009 sull'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari prevede la medesima procedura di approvazione delle sostanze attive e rimanda alla pubblicazione di un apposito provvedimento per la fissazione di un programma di revisione delle sostanze attualmente in commercio: 8 antidoti agronomici (AD-67, Benoxacor, Cloquintocet mexyl, Fenchlorazole-ethyl, Fenclorim, Flurazole, Mefenpyr, N,N-Diallyl-2,2-dichloroacetamide) e 5 sinergizzanti (Ammonium thiocyanate, Extender, N-octyl bicycloheptene dicarboximide, Piperonyl butoxide, Sulfaquinoxaline). Il regolamento doveva essere pubblicato entro il mese di dicembre dello scorso anno, ma la commissione è in ritardo su tutto, per cui ve ne daremo conto non appena il provvedimento, anche in bozza, sarà disponibile.

Coformulanti
Solventi, tensioattivi, disperdenti, antischiuma, tamponi (stabilizzatori del pH), antigelo, leganti, addensanti, preservanti, profumi, coloranti, propellenti, repellenti (amaricanti), coloranti, antideriva, inerti: tutti componenti che permettono alla sostanza attiva di esplicare al meglio la sua efficacia, migliorano la conservabilità del formulato, ne aumentano la sicurezza. Partner quasi sempre indispensabili delle sostanze attive, i coformulanti sono spesso responsabili o corresponsabili degli effetti indesiderati degli agrofarmaci in cui sono contenuti: non sempre riescono a esaltare solo le caratteristiche positive del prodotto in cui sono presenti. Un tipico esempio è costituito dai solventi a base di nafta aromatica: da perfetto rimpiazzo per lo xilene per via della loro minore tossicità e infiammabilità, sono diventate meno appetibili non appena sono diventati noti alcuni effetti indesiderati che hanno portato a classificarli con il simbolo dell'uomo che esplode (GHS08), spesso seguiti a ruota dall'agrofarmaco che li contiene. Il legislatore non ha ritenuto opportuno istituire per i coformulanti un meccanismo di autorizzazione simile a quello in atto per le sostanze attive e in progetto per antidoti agronomici e sinergizzanti in quanto ha considerato sufficiente la copertura fornita dagli adempimenti alla regolamentazione REACH (il regolamento Europeo su registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche) e ha optato per l'istituzione di una lista negativa di coformulanti inaccettabili. Sino al 14 giugno 2016 i singoli stati membri potranno applicare le regolamentazioni nazionali in materia di coformulanti, successivamente si dovrà seguire la norma europea, anche se possiamo scommettere che ci saranno dei ritardi anche in questo caso. Nel frattempo come possiamo orientarci e verificare se nel nostro agrofarmaco sono presenti sostanze indesiderate? Se ci rivolgiamo al mercato legale non abbiamo nulla da temere: le composizioni degli agrofarmaci sono vagliate dal ministero della Salute che provvede a identificare sostanze inaccettabili secondo i suoi criteri (due esempi su tutti: il solvente n-metil-2-pirrolidone - numero CAS 872-50-4 – proibito dalle autorità italiane in quanto classificato tossico per la riproduzione di categoria 21 e le argille caolinitiche contenenti silice cristallina). Da segnalare che i coformulanti pericolosi vanno anche indicati in etichetta: non siamo alla totale trasparenza prevista dalla proposta di legge del Movimento 5 Stelle, ma possiamo stare ragionevolmente tranquilli.

Per saperne di più
  1. Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE
  2. REGOLAMENTO (CE) n. 1907/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE
1Il livello di pericolosità per la salute delle sostanze classificate per le loro proprietà CMR (Cancerogene, Mutagene e Tossiche per la riproduzione) viene espresso suddividendole in 3 categorie (dalla più grave alla meno grave): Categoria 1(o 1A per il CLP) – quando esistono prove sufficienti per stabilire un nesso causale tra l'esposizione alla sostanza e l'insorgenza della malattia sull'uomo; Categoria 2 (o 1b per il CLP) quando esistono elementi sufficienti (sperimentazioni a lungo termine su animali) per presumere che l'esposizione dell'uomo dia origine alla malattia; Categoria 3 (o 2 per il CLP) quando esistono delle evidenze negative che tuttavia non permettono di classificare la sostanza in Categoria 2/1B.