Pillole di sopravvivenza
Sospensione o revoca dell’abilitazione
Un tempo l’utilizzazione di prodotti fitosanitari in modo difforme dall’etichetta autorizzata era considerato quasi un peccato veniale, ma adesso questi comportamenti a rischio sono pesantemente sanzionati e in alcuni casi sono un reato penale.
L’utilizzatore professionale mette a repentaglio l’abilitazione tanto sudata se adotta i seguenti comportamenti a rischio.

Sospensione se:

  • Utilizza prodotti fitosanitari autorizzati in Italia ma non ammessi sulla coltura. Il comportamento è anche sanzionabile con la multa da 2000 a 20000 euro, ipotizzando che la violazione sia di particolare tenuità, riservando la multa più alta per i comportamenti che causano la revoca dell’abilitazione (vedi oltre).
  • Non rispetta le indicazioni per la tutela della salute (es. non indossa le protezioni previste) e dell’ambiente (es. non rispetta le buffer zones e/o causa deriva). La sanzione pecuniaria è la medesima del punto precedente.
  • Non conserva e/o manipola correttamente i prodotti pericolosi per la salute e/o l’ambiente. Stessa sanzione pecuniaria dei punti precedenti.

Revoca se:

  • Reitera i comportamenti appena descritti. La sanzione “piena” va da 15000 a 150000€1.
  • Utilizza prodotti fitosanitari autorizzati in Italia ma non ammessi sulla coltura, causando anche il superamento dei limiti massimi di residui. Questo comportamento è abbastanza pericoloso in quanto minaccia direttamente la salute pubblica in quanto, oltre alla sanzione pecuniaria già descritta sopra, può configurarsi anche come reato penale per mancato rispetto dell’articolo 5 della Legge 30 aprile 1962, n° 283 che prevede l’arresto da tre mesi a un anno (il decreto legislativo 507/99 ha depenalizzato tanti reati, ma non questi) e soprattutto "la pubblicazione della sentenza in uno o più giornali, a diffusione nazionale, designati dal giudice, nei modi stabiliti nel terzo comma dell'articolo 36 del Codice penale". Tra l’altro, se il superamento dei limiti massimi di residuo causa problemi di natura tossicologica, quale il superamento della dose acuta di riferimento (tipico caso: le lattughe), scatta l’allarme a livello europeo mediante il sistema Rasff.
  • Utilizza prodotti illegali o revocati. Oltre alla sanzione e alle pene appena descritte, questo comportamento potrebbe configurarsi nel reato penale di Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 648-ter Codice Penale) punibile con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. In più “La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale”. Qui non c’è condono o indulto che tenga!
  • Non conserva e/o manipola correttamente i prodotti fitosanitari che arrechino gravi danni alla salute e all’ambiente. Stessa sanzione dei punti precedenti.

Nei prossimi avvisi ci occuperemo dei distributori e dei consulenti. Stay tuned!

Approfondimenti per studiosi, addetti ai lavori o semplicemente curiosi

  • Decreto 22 gennaio 2014 Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi".
  • Legge 30 aprile 1962, n. 283 Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.
  • Codice penale
1La modulazione della sanzione in funzione della gravità dell’infrazione è a totale discrezione delle autorità di controllo, così come la durata della sospensione. L’attribuzione della sanzione “piena” ai comportamenti punibili con la revoca dell’abilitazione e di quella ridotta a quelli punibili con la sola sospensione è una nostra semplificazione che potrebbe non essere confermata nella pratica.


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