Uno degli aspetti più controversi del regolamento 1107/2009 sui prodotti fitosanitari è indubbiamente la valutazione comparativa che le autorità devono effettuare prima di concedere o rinnovare l’autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti principi attivi candidati alla sostituzione.

Tutti gli attori della filiera ne stanno dibattendo, le linee guida adottate dalle autorità italiane sono state presentate in primavera in un convegno tenutosi a Piacenza (abbiamo trattato l’argomento in questo articolo), ma di applicazioni pratiche non ne abbiamo ancora viste.

Una piccola idea di come potrà evolversi la situazione quando entreremo nel vivo (man mano che verranno rinnovate le approvazioni Ue di sostanze attive candidate alla sostituzione) ce la possiamo fare osservando quello che sta capitando nel settore dei biocidi, il cui regolamento di riferimento, il 528/2012, prevede anch’esso, con piccole differenze rispetto ai fitosanitari, la valutazione comparativa dei prodotti contenenti sostanze attive candidate alla sostituzione.

Ricordiamo come un principio attivo candidato alla sostituzione sia una sostanza che, pur avendo tutti i requisiti per poter rimanere in commercio nell’Unione europea e cioè “non provoca effetti inaccettabili per l’uomo e l’ambiente”, per alcune negatività tossicologiche e ambientali non risulta compatibile con le strategie Ue a lungo termine e che prima o poi dovrà essere sostituita da prodotti più consoni.

La valutazione comparativa consiste nel verificare se per ogni settore d’impiego la revoca del prodotto contenente la sostanza attiva candidata alla sostituzione non abbia conseguenze inaccettabili (ad esempio problemi di resistenza) e solo secondariamente se esistono delle soluzioni a migliore profilo tossicologico e ambientale.
Nel caso dei biocidi la valutazione comparativa interessa i rodenticidi anticoagulanti (brodifacoum, clorofacinone, coumatetralyl, difenacoum, difethialone, flocoumafen e warfarin) che, per una ragione o per l’altra (eccessiva persistenza ambientale, tossicità, impatto sugli organismi non bersaglio), sono stati giudicati candidati alla sostituzione.

La normativa dei biocidi, a parte le differenze tra i prodotti, presenta vantaggi procedurali rispetto a quella dei fitosanitari, dimostrandosi spesso più semplice e meno farraginosa (non è che ci voglia molto, in effetti). Nel caso dei biocidi il regolamento prevede che due o più Stati membri possano demandare alla Commissione Ue la decisione sulla valutazione comparativa che invece nel caso dei prodotti fitosanitari devono gestire in proprio. Gli Stati membri interessati dal rinnovo delle autorizzazioni dei rodenticidi anticoagulanti non si sono fatti pregare e hanno girato la patata bollente alla Commissione, che ha incaricato l’Echa di rispondere a una cinque domande (le risposte sono in neretto) che sostanzialmente sono la valutazione comparativa:

a) la diversità chimica dei principi attivi nei rodenticidi autorizzati nell'Unione è adeguata a ridurre al minimo lo sviluppo di resistenza negli organismi nocivi bersaglio?
Osservando le autorizzazioni di rodenticidi nella Ue si evince che la revoca degli anticoagulanti in molte situazioni non consentirebbe la disponibilità di almeno tre differenti meccanismi d’azione, giudicata indispensabile per scongiurare i fenomeni di resistenza.

b) Per i diversi usi specificati nelle domande di rinnovo sono disponibili biocidi autorizzati alternativi o mezzi di controllo e metodi di prevenzione non chimici?
Pur esistendo altri biocidi autorizzati oltre agli anticoagulanti, essi non coprono tutte le situazioni d’uso. I metodi alternativi non chimici esistono (metodi curativi: trappole elettriche, colle, trappole meccaniche, armi da fuoco. Prevenzione: modificazione dell’habitat, ultrasuoni), ma presentano problemi di sicurezza (armi da fuoco) o non consentono una sufficiente efficacia.

c) Queste alternative presentano un rischio generale significativamente inferiore per la salute umana, la salute animale e l'ambiente?
Questa valutazione viene effettuata solamente se le alternative testate sono sufficientemente efficaci.

d) Queste alternative sono sufficientemente efficaci?
Le alternative chimiche sì (altrimenti non sarebbero state autorizzate), mentre ci sono seri dubbi sui metodi non chimici.

e) Queste alternative non comportano altri svantaggi economici o pratici significativi?
La valutazione è stata effettuata solo per le alternative chimiche (i mezzi non chimici non sono risultati sufficientemente efficaci) e solo dal punto di vista del consumatore. La conclusione è stata che le alternative chimiche superstiti presentano svantaggi pratici (ad esempio scarsa efficacia alle alte temperature, oppure elevata tossicità e quindi possibilità di utilizzo solo da parte di ditte specializzate).

In sintesi la prima significativa valutazione comparativa della storia è finita con un nulla di fatto (i rodenticidi anticoagulanti non verranno revocati), accontentando quasi tutti. Capiterà così anche con i fitosanitari?
Approfondimenti per studiosi, addetti ai lavori o semplicemente curiosi
  • Decisione di esecuzione (UE) 2017/1532 della Commissione del 7 settembre 2017 che risponde alle domande relative alla valutazione comparativa dei rodenticidi anticoagulanti, in conformità all'articolo 23, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio