Continuiamo gli approfondimenti dedicati agli agrofarmaci illegali con un riepilogo delle principali sanzioni comminate agli utilizzatori professionali in caso di inadempienze nella gestione della difesa fitosanitaria.
Anche se per forza di cose la percentuale di controlli alle aziende agricole è estremamente inferiore all’attenzione riservata ai rivenditori (che sono controllati in ragione del 57%, contro un misero 0.76% per gli utilizzatori professionali) il livello di irregolarità riscontrate e il conseguente rischio di sanzioni supera il 10%. Non dimentichiamo comunque che il rispetto delle norme non serve solo a non incorrere in sanzioni, cosa peraltro più che condivisibile, ma soprattutto a salvaguardare la propria e l’altrui salute e anche l’ambiente, che è di tutti. Vediamo quali sono le inadempienze più frequenti, sempre secondo il Report dei controlli 2017 sul commercio e impiego dei prodotti fitosanitari in Italia.
 

Quaderno di campagna, questo sconosciuto

Secondo il report dei controlli effettuati nel 2017 in tutta Italia, gli utilizzatori professionali italiani sono abbastanza giudiziosi nell’utilizzo dei prodotti fitosanitari, ma sono un po’ ribelli nel riportare i trattamenti effettuati sugli appositi registri, tanto che più di 1 utilizzatore su 10 controllati è stato “pizzicato” per mancata o irregolare trascrizione nel quaderno di campagna. Il DL 150/12 prevede in questo caso una sanzione di 500-1500 euro per questo tipo di infrazione, che in caso di reiterazione più o meno prolungata può arrivare alla sospensione per 1-6 mesi o alla revoca dell’abilitazione.
Spesso dietro la mancata annotazione del trattamento nel quaderno di campagna si celano irregolarità più gravi: dall’utilizzo di prodotti non autorizzati (o non utilizzabili in biologico: da qui il falso biologico) alla frode fiscale.
 

Misure di sicurezza, cosa sono?

Tra i comportamenti scorretti segnalati nel report 2017 c’è anche il mancato rispetto delle misure di sicurezza, che per il potenziale pericolo per la salute pubblica e l’ambiente viene sanzionato in maniera esemplare dal D.lgs. 69/14 con sanzioni da 35.000 a 100.000 euro e revoca dell’abilitazione all’acquisto e all’utilizzo nei casi più gravi o quando l’infrazione viene ripetuta.
La sanzione non è sproporzionata se comparata al potenziale danno che il mancato rispetto delle prescrizioni di etichetta può causare: basti pensare che il mancato utilizzo dei guanti durante la miscelazione dei prodotti fitosanitari o quando si effettua il trattamento aumenta di 10 o 20 volte l’esposizione a contaminanti o che lo sversamento di 2 grammi di prodotto contenente il 50% di principio attivo in un pozzo può inquinare 10 milioni di litri d’acqua (sì, avete capito bene: poiché la concentrazione massima dei principi attivi nelle acque sotterranee è 0.1 microgrammi/litro, e poiché un microgrammo equivale a 1 milione di grammi, con un grammo di principio attivo si possono inquinare 10 milioni di litri di acque sotterranee!!). Ovviamente anche una qualsiasi altra sostanza chimica non è meno inquinante, ma questo non assolve nessun comportamento a rischio.

Per tutti gli altri comportamenti che possono essere soggetti a sanzioni, vi invitiamo a leggere gli approfondimenti citati in fondo all’articolo.
 

Approfondimenti per studiosi, addetti ai lavori o semplicemente curiosi

  1. Decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 69 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE, nonché del regolamento (CE) n. 547/2011 che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari.
  2. Legge 30 aprile 1962, n. 283 Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande (riguardano i presidi sanitari gli artt. 5 e 6).
  3. Controllo ufficiale dell’immissione in commercio e dell’utilizzazione dei prodotti fitosanitari - risultati in Italia 2017