Se al classico extraterrestre sceso sulla terra con l’astronave in panne venisse chiesto un parere sull’attuale situazione dei prodotti rameici in fitoiatria, risponderebbe sicuramente di voler tornare a casa il prima possibile, tanto gli deve sembrare inospitale il nostro pianeta.
Senza scomodare gli extraterrestri, da almeno sei mesi a questa parte gli addetti alla filiera stanno ricevendo da diverse fonti una serie interminabile di comunicazioni – spesso contraddittorie - sul rame in fitoiatria: prima non si sa se lo rinnovano, poi lo rinnovano limitandolo a 4 kg l’anno, anzi a 28 kg in sette anni col consiglio di non superare i 4 annui, anzi i 6 mantenendo la media dei 4, insomma un c… macello!
Ecco quattro semplici consigli da seguire per non confondersi e rischiare sanzioni, come quelli che non hanno controllato che i dosaggi che venivano loro consigliati fossero autorizzati.
 

Agricoltura biologica: agricoltura viene prima di biologica

Il pleonasmo vuole significare che i prodotti fitosanitari per poter essere autorizzati all’uso in biologico devono essere autorizzati secondo la normativa di settore, e cioè il regolamento 1107/2009, che riguarda i prodotti fitosanitari e non fa distinzione tra i vari tipi di agricoltura. Non può quindi esistere un prodotto fitosanitario autorizzato per l’agricoltura biologica che non lo sia per l’agricoltura tradizionale. In caso contrario, non è un prodotto fitosanitario. E quindi le limitazioni di utilizzo (ad esempio i 6 kg di rame/Ha anno per il biologico non possono andare contro l’etichetta autorizzata che, se prevede quantitativi minori, prevale sul limite generale).
 

Prima di tutto l’etichetta

Non ci stancheremo mai di ricordarlo: deroghe o non deroghe, queste non possono mai consentire il mancato rispetto delle istruzioni riportate sull’etichetta autorizzata.
 

Etichetta o volantino?

In questi giorni potrete ricevere assieme alle confezioni di prodotti rameici un volantino redatto in conformità all’ultimo comunicato del rame, che prevede l’aggiunta di una frase generica che ricorda il rispetto del quantitativo massimo di 28 kg di rame in sette anni e raccomanda di rispettare il quantitativo medio di 4 kg di rame annui. Ma soprattutto ricorda che per i prodotti che hanno autorizzato un quantitativo minore questo va rispettato.
 

Ricapitolando

Tutto sommato non è difficile: se la vostra etichetta prevede di distribuire 4 kg di rame/Ha per anno o meno, non dovete guardare altro, basta rispettarla. In tutti gli altri casi (comunque difficile trovare un’etichetta riregistrata che non abbia qualche limitazione annua) e/o quando usate prodotti diversi (ad esempio delle miscele), dovete cercare – se il meteo lo consente – di stare nei 4 kg e 6 se siete in biologico.
 

Approfondimenti per studiosi, addetti ai lavori o semplicemente curiosi

  • Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1981 della Commissione del 13 dicembre 2018 che rinnova l'approvazione delle sostanze attive composti di rame, come sostanze candidate alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione
  • Comunicato 31 gennaio 2019. Decreto direttoriale 31/01/2019 “Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1981 della Commissione di rinnovo approvazione delle sostanza attive composti del rame, come sostanze candidate alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione.” (Pubblicazione online 01/02/2019)
  • Comunicato del ministero della Salute. Rettifica ed integrazioni al comunicato del 31 gennaio 2019 recante: Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1981 della Commissione di rinnovo approvazione delle sostanze attive composti del rame, come sostanze candidate alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione.
  • Avviso ai naviganti n° 40. Per il rame quattro chili posson bastare Le autorità italiane informano come applicare le restrizioni del regolamento di rinnovo dei rameici, in vigore da inizio anno
  • Lettera 19867 del 19/03/2019 del Mipaaft. Quesito sull’uso del rame in agricoltura biologica e applicazione Reg. (UE) 1981/2018.