Con la legge regionale 7 del 2018 del Lazio, denominata 'Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale' pubblicata a fine ottobre, la regione Lazio è andata a modificare molte leggi regionali legate alle attività economiche e produttive.

Tra queste all'articolo 16, vengono introdotto delle modifiche alla legge regionale del 14 del 2006 sull'agriturismo, introducendo delle novità importanti, che cambiano il modo di vedere e soprattutto di fare agriturismo nella regione.

Come è stato osservato dall'Arsial, l'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura del Lazio, nel complesso si va ad inquadrare l'agriturismo in un contesto più ampio e generale di multifunzionalità dell'azienda agricola.

Ma vediamo le modifiche sostanziali,  riassunte e specificate nell'analisi dell'Arsial.

Innanzi tutto la nuova legge definisce anche quelle che sono le possibili attività esercitabili da una azienda agricola, dividendole in 4 categorie:
  • le attività agricole tradizionali, come di coltivazione del fondo, zootecnia, itticoltura e silvicoltura e le altre specificate all'articolo 2135 del codice civile;
  • le attività multifunzionali, considerate collaterali e di supporto all'attività agricola, come l'agriturismo, appunto, la fornitura di beni e servizi, la manipolazione e la commercializzazione dei prodotti soprattutto di origine aziendale;
  • le attività multimprenditoriali, quelle cioè svolte all'interno dell'azienda da soggetti diversi dagli agricoltori sulla base di un così detto 'programma di connessione', che includono ad esempio il turismo rurale, la formazione culturale, l'intrattenimento, l'assistenza terapeutico-riabilitativa, la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agroalimentari;
  • le attività rurali aziendali, che comprendono complessivamente tutte e tre le precedenti, cioè quelle agricole tradizionali, quelle multifunzionali e multimprenditoriali.
Poi viene riorganizzato l'elenco dei soggetti abilitati all'esercizio dell'agriturismo. L'elenco degli operatori agrituristici infatti sarà sostituito da un 'elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività multifunzionali' dove saranno inclusi anche gli operatori di altre attività multifunzionali dell'azienda agricola, come ad esempio le fattorie didattiche.

Viene poi introdotta una nuova definizione di agriturismo, che prevede solo l'ospitalità con il pernottamento, la somministrazione di cibi o bevande, le degustazioni e le attività ricreative, culturali o sportive dirette alla valorizzazione del patrimonio rurale. Tutto il resto quindi rientra in altre attività collaterali non classificabili come agriturismo.

All'interno dell'agriturismo sono stati poi ridefiniti i limiti e i parametri per la somministrazione dei pasti. Ogni agriturismo non potrà somministrare più di 80 pasti giornalieri, come già nella vecchia legge, e nel caso di sforamento in certi periodi dovrà compensare con una riduzione dei pasti somministrati non più nell'arco di 4 mesi ma nell'arco di un solo mese.

Inoltre è previsto i prodotti per la preparazione dei pasti siano almeno per il 30% di origine aziendale (fatte salve alcune eccezioni in cui si può arrivare al 25%) e che per il resto si ricorra a prodotti del territorio, con una quota di prodotti extra-regionali non superiore al 25%.

Infine viene ribadita l'importanza dell'uso del marchio collettivo Agriturismo Italia, promosso dal Mipaaft, per fare una promozione unitaria. Un marchio nazionale, grazie a cui i turisti e gli operatori possono facilmente distinguere le imprese ufficialmente accreditate.

Una distinzione che come sottolinea il ministero è molto importante per il mercato internazionale, soprattutto per quei turisti che non conoscono cosa sia l'agriturismo e che cosa rappresenta effettivamente. E che ora il Lazio vuol portare in tutti i suoi agriturismi.